Il Regolamento del Senato
Capo XIX
Articolo 161 (1) (2) (3) (4) (5)
1. La mozione di fiducia e quella di sfiducia al Governo debbono essere motivate e sottoposte a votazione nominale con appello.
2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato e viene discussa nella seduta che il Senato stabilisce, sentito il Governo, e comunque non prima ditre giorni dalla sua presentazione.
3. Sulle mozioni previste dal presente articolo non è consentita la presentazione di ordini del giorno nè la votazione per parti separate.
4. Sulle proposte di modificazione del Regolamento ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno del Senato la questione di fiducia non può essere posta dal Governo.
(1) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988.
(2) "Le dichiarazioni programmatiche del Governo che si presenta alla Camere per ottenere la fiducia, ai sensi dell'articolo 94, terzo comma della Costituzione, sono rese oralmente alla Camera chiamata per prima - in base al criterio dell'alternanza - a discutere e ad esprimersi sulla fiducia.
All'altra Camera, all'uopo convocata, il Presidente del Consiglio reca nello stesso giorno l'identico testo delle dichiarazioni pronunziate nella prima Camera.
Il Presidente - dopo aver dato comunicazione all'Assemblea dell'accettazione delle dimissioni del precedente Governo e della formazione del nuovo Gabinetto - dà atto dell'avvenuta consegna delle predette dichiarazioni programmatiche, disponendone l'integrale pubblicazione in allegato al resoconto della seduta. La relativa discussione avrà inizio dopo che la Camera di fronte alla quale le dichiarazioni stesse furono pronunziate avrà accordato la fiducia" (Parere della Giunta per ilRegolamento del 16 ottobre 1980).
(3) "1. La facoltà del Governo di porre la questione di fiducia sugli oggetti sottoposti al voto dell'Assemblea discende da principi sui quali si fonda il rapporto Parlamento-Governo nel nostro ordinamento costituzionale.
Ciò è confermato da una prassi che conta numerosi precedenti consolidati
2. Quando la questione di fiducia è posta sull'approvazione di un articolo o dell'articolo unico di un disegno di legge di conversione di decreto-legge nel momento in cui deve avere inizio l'esame degli articoli - così come sull'approvazione di qualsiasi altro oggetto di voto - ne deriva la priorità della votazione dell'oggetto sul quale la fiducia è stata posta, con la consequenziale automatica esclusione di qualsiasi emendamento, stralcio, divisione o aggiunta.
3. La questione di fiducia non instaura un dibattito a sè stante, ma diventa la cornice della discussione sull'oggetto di voto in ordine al quale è stata posta.
La rilevanza costituzionale di tale discussione assume carattere preminente, avendo il Governo condizionato in modo espresso all'approvazione di un testo la propria sopravvivenza, sicché la discussione stessa deve essere aperta a tutti i Senatori, non potendosi applicare al caso di specie l'articolo 99, secondo comma, del Regolamento, che si riferisce a pure e semplici questioni incidentali.
4. Alla discussione sul testo in ordine al quale il Governo abbia posto la questione di fiducia si applicano, secondo la prassi costante e non contestata, le norme generali relative alla disciplina della discussione, nonché quelle che regolano l'organizzazione dei lavori». (Parere della Giunta per il Regolamento del 19 marzo 1984).
(4) «1) Sono ammissibili mozioni o altri strumenti previsti dal Regolamento e che per espressa disposizione di esso debbano essere sottoposti al voto dell'Assemblea con cui si chiedano o che siano diretti ad ottenere le dimissioni di un ministro in carica;
2) alle mozioni ed agli strumenti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui agli articoli 94 della Costituzione e 161 delRegolamento del Senato per le mozioni di sfiducia al Governo». (Parere della Giunta per il Regolamento del 24ottobre 1984).
(5) «Il quorum di sottoscrizioni di un decimo dei componenti l'Assemblea, prescritto dall'articolo 94, ultimo comma, della Costituzione e dall'articolo 161, comma 2, del Regolamento, per le mozioni di sfiducia al Governo, è stato, in questo specifico caso, raggiunto attraverso la sottoscrizione di documenti identici in ogni loro parte e tali da dimostrare, per la loro stessa articolazione nell'identità, la convergenza delle firme su un unico testo, cioè sull'unica mozione.
Si ritiene che l'intera materia sia suscettibile di necessari, ulteriori approfondimenti, in sede di interpretazione dell'articolo 161 del Regolamento». (Parere della Giunta per il Regolamento del 20 gennaio 1993).
